Guerre, conflitti e diritto d’asilo: cosa fa l’Italia (2)

A cura di Alice Pistolesi

Gli scenari di guerra diffusi nel Pianeta oltre a causare morte e distruzione, provocano la fuga di un numero sempre maggiore di persone. Dalle proiezioni dell’Alto Commissariato Onu per i diritti dei rifugiati, il numero di esseri umani sotto protezione di Unhcr è il più alto mai raggiunto: 97,3milioni.

Dopo aver analizzato il rapporto tra i conflitti africani e il numero di richieste di protezione ottenute in Italia, in questo dossier analizziamo il legame che c’è tra dinieghi e gli altri teatri di guerra, conflitto o crisi. Gli Stati citati sono quelli più rappresentativi tra le richieste di asilo arrivate nel 2020 in Italia e per i quali esiste una scheda conflitto dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo.

Come il precedente dossier, anche questo, è realizzato con i dati del rapporto Aida 2020 (Asylum Information Database) realizzato da Caterina Bove e gli studi giuridici di Monia Giovannetti di Asgi, pubblicati sulla rivista Questione Giustizia.

*In copertina Foto di Gerd Altmann da Pixabay 

Il caso Pakistan

Il Pakistan è il Paese più rappresentato tra le richieste di asilo in Italia nel 2020. Sono infatti 5.515 le persone che hanno fatto richiesta di protezione. Il Paese vive una situazione di conflitto dal 1947 e attualmente vede due fronti aperti: con l’India per la regione contesa del Kashmir e uno interno contro i numerosi gruppi di ispirazione jihadista. Attiva poi la missione Onu Unmogip al confine con l’India. Nonostante questo scenario il tasso di diniego di protezione per i pakistani è molto alto: 83%.

Secondo quanto rilevato da Monia Giovannetti nel saggio “ Riconosciuti e “diniegati”: dietro i numeri le persone” pubblicato su Questione Giustizia, nel periodo 2010-2017 solo alla metà dei pakistani è stata riconosciuta una qualche forma di protezione, e in particolare umanitaria e protezione sussidiaria, al 20% delle decisioni, mentre lo status di rifugiato si è ottenuto solo nell’8% dei casi.

Tipologie di protezione in Italia

In Italia esistono tre tipologie di protezione che possono essere ottenute. Tutte derivano dal principio costituzionale previsto dall’art. 10, comma 3 della nostra Costituzione: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

La prima forma di protezione è lo status di rifugiato. La domanda può essere presentata dallo straniero perseguitato nel suo Paese d’origine per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.

Queste disposizioni sono contenute in una Legge italiana del 1954 che ha dato attuazione alla Convenzione di Ginevra del 1951, che stabilì le condizioni per essere considerato un rifugiato, le forme di protezione legale, altri tipi di assistenza, i diritti sociali che il rifugiato dovrebbe ricevere dagli Stati aderenti al documento e gli obblighi di quest’ultimo nei confronti dei governi ospitanti. Il rifugiato gode di protezione internazionale.

La protezione sussidiaria è un’ulteriore forma di protezione internazionale. Chi ne è titolare pur non possedendo i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato viene protetto in quanto, se ritornasse nel Paese di origine, andrebbe incontro al rischio di subire un danno grave (Decreto legislativo n. 251/2007).

La protezione umanitaria è stata eliminata nel 2018 a seguito del decreto Salvini. Il decreto 130, legge 173/2020 ha invece introdotto la protezione speciale. Per ottenere questo tipo di protezione ai fattori di rischio già presenti sono aggiunti quelli per orientamento sessuale e identità di genere, in presenza dei quali non può disporsi né espulsione né respingimento.

Il permesso per protezione speciale viaggia su due direttrici: il Questore lo rilascia o a seguito della trasmissione degli atti da parte della Commissione territoriale che ha rigettato una domanda di protezione internazionale o su domanda diretta di un cittadino straniero, previo parere della Commissione territoriale.

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